Informativa sulla sostenibilità nella prestazione dei servizi di investimento

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta nel 2015 e l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, ratificato dall'Unione Europea nel 2016, hanno portato la Commissione Europea a presentare nel 2018 il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, con l’intento di sviluppare per l’Europa una posizione di “guida mondiale nella transizione verso uno sviluppo sostenibile”.
L’implementazione del Piano ha portato all’emanazione del Regolamento UE 2019/2088, noto come Regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Questo Regolamento si inserisce in un quadro normativo europeo più ampio, comprendente anche il Regolamento Tassonomia del 2020, che contiene norme indirizzate agli intermediari, per armonizzare l’informativa relativa all’integrazione dei rischi di sostenibilità e alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi decisionali e di consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni.
COSA CHIEDE IL REGOLAMENTO SFDR
L’art. 3 del Regolamento SFDR richiede ai Partecipanti ai mercati finanziari e ai Consulenti Finanziari di pubblicare sui propri siti web dettagli sulle politiche di sostenibilità adottate, in particolare per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governance.
L’obiettivo del legislatore è rafforzare la protezione degli investitori finali, aumentare la consapevolezza nelle scelte di investimento e migliorare l’informativa a loro destinata.
I CONCETTI CHIAVE DELLA SOSTENIBILITÀ
Prima di consultare l’informativa sui rischi di sostenibilità e quella relativa agli effetti negativi sulle decisioni di investimento, disponibili nella sezione dedicata è importante conoscere le definizioni puntuali di alcuni concetti chiave in ambito sostenibilità.
IL NOSTRO IMPEGNO
Il Gruppo Montepaschi ha avviato, dal 10 marzo 2021, un percorso di integrazione della sostenibilità nella prestazione dei servizi di investimento, che ha portato alla revisione dei seguenti processi:
- Integrazione del rischio di sostenibilità nei servizi di investimento
- Informativa sui principali effetti negativi sulla sostenibilità
- Selezione rigorosa degli investimenti in base al prodotto e alle indicazioni fornite dagli investitori
1. INTEGRAZIONE DEL RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ:
- Inclusione dei rischi ESG nei processi decisionali relativi agli investimenti.
- Considerazione dei criteri di sostenibilità nella prestazione della consulenza in materia di investimenti e nel servizio di gestione di portafogli.
2. INFORMATIVA SUI PRINCIPALI EFFETTI NEGATIVI:
- Esplicitazione delle modalità con cui un prodotto finanziario considera i principali effetti negativi sugli aspetti di sostenibilità.
- Trasparenza verso la clientela: comunicazione chiara e dettagliata ai clienti riguardo alla gestione dei rischi di sostenibilità, alla strategia adottata e agli impatti delle preferenze espresse rispetto alle decisioni di investimento in relazione ai criteri ESG.
3. SELEZIONE RIGOROSA DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI TENENDO CONTO E BILANCIANDO
- le caratteristiche di ciascun prodotto offerto
- le preferenze espresse dai clienti (investimenti ecosostenibili, sostenibili).
IL QUADRO NORMATIVO
In attuazione della strategia per la finanza sostenibile, proposta della Commissione Europea, i legislatori hanno adottato alcuni atti normativi, che costituiscono i principali elementi del quadro normativo europeo in materia di finanza sostenibile.
Normativa di riferimento
- Il 27 novembre 2019 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno emanato il Regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cd Regolamento SFDR).
- Il 22 giugno 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 198 il testo del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, cd Regolamento sulla Tassonomia delle attività eco-compatibili.
- Il 21 aprile 2021 la Commissione approva il cd «pacchetto MIFID II/IDD ESG», cioè misure per contribuire a rafforzare il flusso di investimenti verso attività sostenibili in tutta l’Unione europea che include:
- Regolamento delegato (UE) 2021/1253 a modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565;
- Regolamento delegato (UE) 2021/1255 a modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- Regolamento delegato (UE) 2021/1256 a modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35;
- Regolamento delegato (UE) 2021/1257 a modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359;
- Direttiva delegata (UE) 2021/1269 a modifica la direttiva delegata (UE) 2017/593;
- Direttiva delegata (UE) 2021/1270 a modifica la direttiva 2010/43/UE.
- Il 6 giugno 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 a integrazione del regolamento (UE) 2019/2088.