Sospensione del pagamento dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito nel giorno 28 novembre 2020 il territorio del Comune di Bitti, in provincia di Nuoro nella Regione Sardegna

Si informa la clientela che con ordinanza del Capo della Protezione civile del 9 dicembre 2020 n. 722,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 Dicembre 2020, in esecuzione a quanto disposto dalla Delibera
del Consiglio dei Ministri del 02 dicembre 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 316 del 21
dicembre 2020, è stata prevista, in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi
metereologici di cui sopra, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui
relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica,
anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche la sospensione dell’intera rata o della
sola quota capitale fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione
dello stato di emergenza, ovvero il 02/12/2021. La richiesta di sospensione del pagamento deve
essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il
15/02/2021, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra
modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla
garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa
alle rate sospese.

L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in
termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo
corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota
interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione. La misura
del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale.
Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari
importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non
inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno).
In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti
ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Siena, 28 Dicembre 2020

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Ultima modifica: 26/12/2020