Avviso
Sospensione del pagamento dei mutui in conseguenza degli eventi metereologici che hanno colpito nei giorni 11 e 12 giugno 2019 il territorio delle Province di Brescia, Lecco e Sondrio.
Si informa la clientela che con ordinanza del Capo della Protezione civile del 25 luglio 2019 n. 598, pubblicata in Gazzetta Uffi ciale n. 182 del 5 agosto 2019, in esecuzione a quanto disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 1 luglio 2019, pubblicata in Gazzetta Uffi ciale n.161 del 11.7.2019, è stata prevista, in conseguenza degli eventi metereologici di cui sopra, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi agli edifi ci distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione delle attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.
I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale fi no alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, ovvero il 1 luglio 2020. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertifi cazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifi che ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 07/10/2019, presso la propria fi liale al fi ne di sottoscrivere la richiesta.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le A ssociazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del fi nanziamento non sia inferiore ad un anno).
In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.
Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it.