Sospensione del pagamento dei mutui in conseguenza dell’emergenza determinatasi per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.

Si informa la clientela che con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2018 n. 558, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, in ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, costituente causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile, è stata prevista la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività dinatura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

I clienti, sia Privati che Aziende potranno richiedere alle banche la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre il 20/11/2019. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 20/01/2019, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta. 

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.  Per quanto attiene ai tempi di rimborso delle rate sospese ed ai costi dell’operazione, si fa riferimento a quanto contenuto nell’Accordo stipulato in data 18.12.2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori.

Pertanto, la scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati gli interessi al tasso contrattuale applicato al debito residuo al momento della sospensione.  Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento medesimo.

In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione, poiché la quota interessi sarà stata regolarmente rimborsata secondo le originarie scadenze.

 

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Ultima modifica: 26/11/2018