Sospensione del pagamento dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia. Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

Si informa la clientela che con ordinanza del Capo della Protezione civile del 17 dicembre 2019 n. 622, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2019, in esecuzione a quanto disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del  2 dicembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12.12.2019 che ha esteso gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato in data 14 novembre  per dodici mesi nel territorio della Provincia di Alessandria, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre,  è stata prevista, in conseguenza del grave disagio socio economico derivante dagli eventi metereologici di cui sopra, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione delle attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza è stato altresì dichiarato per la durata di dodici mesi con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2019, in relazione agli eventi meteorologici verificatisi dal 14 ottobre all’ 8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e La Spezia.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche la sospensione dell’intera rata o della
sola quota capitale
fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, ovvero il 14/11/2020 per le regioni sopra indicate, mentre per la Città metropolitana di Genova e per le Province di Savona e La Spezia entro il 21 novembre 2020. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 21/02/2020, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.  

L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno).
In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

 

Documento PDF

Ultima modifica: 30/12/2019