Sospensione del pagamento dei mutui in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia.

Si informa la clientela che con ordinanza del Capo della Protezione civile del 12 dicembre 2019 n. 621, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2019, in esecuzione a quanto disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del  21 novembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30.11.2019, che ha dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle  Province  di Savona e di La Spezia, interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal  14  ottobre  all'8  novembre  2019,  è stata prevista, in ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento di cui sopra, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi agli edifici sgombrati, ovvero alla gestione delle attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.

Il presente avviso supera, limitatamente alla Città Metropolitana di Genova ed alle province di Savona e La Spezia, quanto provvisoriamente indicato nel precedente avviso in materia, pubblicato in Trasparenza il 31.12.2019, nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 621 del 12 dicembre 2019.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, ovvero il 21/11/2020. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 27/02/2020, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.  

L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno).


In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.
 

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Ultima modifica: 13/01/2020