Finanziario

Siena - Il C.d.A di Banca Monte dei Paschi di ieri ha effettuato una valutazione intermedia del requisito di indipendenza degli amministratori alla luce delle risultanze del recente motivato parere della Consob concernente l’applicabilità dell’art. 148 TUF ai soli amministratori esecutivi.

Il Consiglio, oltre ad aver confermato - accertata la sussistenza delle condizioni di indipendenza previste sia dal TUF che dal Codice di Autodisciplina delle società quotate - l’indipendenza degli amministratori Massimiliano Capece Minutolo e Graziano Costantini, ha dichiarato l’indipendenza del consigliere Carlo Querci.

Per quest’ultimo, infatti, si è, proprio alla luce di tale parere, potuto accertare l’indipendenza ai sensi del TUF in quanto tale consigliere non ricopre incarichi esecutivi né in Banca Monte Paschi, né in alcuna delle società del Gruppo Montepaschi, né risultano sussistere nei suoi confronti altre situazioni ostative ai sensi dell’art.147 ter TUF.

Il Consiglio ha, inoltre, ritenuto che per l’Avv. Carlo Querci, pur trovandosi questi nell’ipotesi prevista dal Codice di Autodisciplina al criterio applicativo 3.C.1.e) e cioè nella carica per più di nove anni negli ultimi dodici, avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, possa essere disapplicato il criterio suddetto, in quanto la prolungata durata dell’incarico è risultata non costituire nel caso specifico una relazione tale da compromettere o anche solo condizionare l’autonomia di giudizio ed il libero apprezzamento dell’operato dell’amministratore in questione - del resto espressione degli azionisti di minoranza - il quale, anzi, proprio in virtù dell’esperienza e professionalità maturate, ha dimostrato ed espresso elevate e consolidate qualità etiche e professionali che gli consentono di esprimere piena indipendenza di giudizio.

Pertanto l’Avv. Carlo Querci si affianca come amministratore riconosciuto indipendente, sia ai sensi del TUF che del Codice di autodisciplina, ai consiglieri Massimiliano Capece Minutolo e Graziano Costantini.

Il Collegio Sindacale si è riunito nella stessa giornata, al termine della seduta consiliare, al fine di verificare, ai sensi del criterio applicativo 3.C.5 inserito nel Codice di Autodisciplina, la congruità delle procedure e criteri di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri membri. Sulla corretta applicazione di detti procedure e criteri il Collegio Sindacale, tenute presenti le norme contenute nel citato Codice ed avuto riguardo più alla sostanza che alla forma, ha ritenuto che per gli amministratori dichiarati indipendenti possa escludersi la sussistenza di situazioni tali da poterne condizionare attualmente l’autonomia di giudizio.

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