Assemblea straordinaria e ordinaria del 27-28-30 dicembre 2013 di Banca MPS: richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'Art.114 comma 5 del D.Lgs. n.58/1998
NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D’AMERICA, L’AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.Si comunica che la Consob con lettera del 19 dicembre u.s. ha richiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell’art 114, comma 5 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, l’integrazione della documentazione predisposta per l’Assemblea, con riferimento al punto 1 della parte straordinaria dell’ordine del giorno, riguardante la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento per complessivi 3 miliardi di Euro da offrirsi in opzione agli azionisti. Si precisa inoltre che Consob, nella medesima lettera, ha richiesto alla Banca Monte dei Paschi di Siena di riportare fra la documentazione messa a disposizione della prossima assemblea degli azionisti il contenuto del comunicato stampa emesso dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena in data 11 dicembre 2013; a riguardo si evidenzia che tale comunicato stampa era già stato messo a disposizione degli azionisti nel contesto del materiale relativo all’assemblea.
Si informa infine che il documento contenente gli ulteriori elementi informativi richiesti è stato reso disponibile al pubblico in data odierna secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act.