Sospensione del pagamento dei mutui in ragione del grave disagio socio economico in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (emergenza epidemiologica da COVID-19)

Si informa la clientela che con ordinanza del Capo della Protezione civile del 29 febbraio 2020 n. 642, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, in esecuzione a quanto disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01.02.2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per sei mesi, e alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2020, che ha definito nell’allegato 1 l'elenco dei comuni  interessati  dalle  misure urgenti di contenimento del contagio,   è stata prevista, in  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante dall'evento,  che costituisce   causa   di impossibilità  temporanea  della  prestazione  non   imputabile   al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  Codice civile, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati e sotto dettagliati, ovvero strettamente connessi alla gestione  di  attività'  di  natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale  si ha la sede operativa nei medesimi comuni.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alla Banca la sospensione dell’intera rata o della
sola quota capitale
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ovvero il 31/07/2020
La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 
Gli interessati possono rivolgersi, entro e non oltre il 02/05/2020, alla propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta. Qualora la filiale risultasse chiusa per motivi sanitari, è possibile contattare il Contact Center della Banca al numero verde dedicato 800463355, attivo dal giorno 13/03/2020.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.  

L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno).
In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

L’art. 26 D.L. 2 marzo 2020 n. 9 ha inoltre ampliato la casistica dei presupposti che consentono l’accesso alla sospensione agevolata ai sensi della L.244/2007 (c.d. Legge Gasparrini), pertanto coloro che sono in possesso dei requisiti possono prendere visione dell’apposito avviso di sospensione.

Siena, 11 marzo 2020


Comuni interessati 

  • nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. 
  • nella Regione Veneto: Vo'. 

 

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Ultima modifica: 25/03/2020